La legge 15 maggio 1997, n.127 (G.U.del 17 maggio 1997, n.113), ha modificato l'ordinamento dello stato civile nella parte riguardante la dichiarazione di nascita.
Prima di questa riforma, soltanto l'ufficiale di stato civile del Comune di nascita poteva ricevere la relativa dichiarazione.
Con la riforma la dichiarazione può essere fatta anche presso un centro di nascita, cioè l'ospedale o la casa di cura dove è nato il bambino, davanti al direttore sanitario che può delegare per la sola ricezione della dichiarazione una persona addetta alla direzione sanitaria. Il direttore sanitario deve trasmettere la dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Il direttore sanitario, nell'esercizio dei compiti assegnatigli dalla legge, riveste il ruolo di pubblico ufficiale e ha rapporti funzionali con l'ufficiale di stato civile e con il procuratore della Repubblica presso il tribunale, che esercita la vigilanza sullo stato civile.